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Istruzione parentale

Per istruzione parentale si intende la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

Modulistica dedicata

Di seguito l'estratto dalla circolare prot. 12562 del 29/12/2023

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno.
La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.
Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso d’anno.
L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line.
Gli alunni sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.